SALVAGUARDIE | Cosmetici, cura personale & HouseholdNO. 001/19
La Commissione europea ha pubblicato il regolamento (UE) 2018/1847 il 27 novembre 2018 per limitare l’uso di o-fenilfenolo e dei suoi sali nei prodotti cosmetici. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il bifenil-2-ol e i suoi sali, vale a dire o-fenilfenolo, MEA o-fenilfenato, o-fenilfenato di potassio e o-fenilfenato di sodio, sono stati elencati nell’allegato V come conservanti della norma CE 1223/2009, con una concentrazione massima dello 0,2% (in fenolo).
Tuttavia, a seguito della valutazione del Comitato Scientifico della Sicurezza dei Consumatori (CSSC) opinione SCCS/1555/15 che consiglia la presenza di un potenziale rischio per sistema di visione con l’utilizzo di o-fenilfenolo, nei prodotti cosmetici, un altro CSSC opinione SCCS/1597/18 anche indicato che il sodio o-phenylphenate, di potassio o-phenylphenate e MEA o-phenylphenate può avere potenzialmente più potente effetti tossici di o-fenilfenolo, a causa di una maggiore penetrazione cutanea. Queste sostanze sono state vietate dalla Commissione Europea.
In base ai pareri del CSSC sull’o-fenilfenolo e i suoi sali, la Commissione europea ha deciso di limitare l’uso di o-fenilfenolo ad una concentrazione massima dello 0,15% (come fenolo) nei prodotti cosmetici non utilizzati e dello 0,2% (come fenolo) nei prodotti cosmetici da risciacquare con l’avvertenza “Evitare il contatto con gli occhi”. L’o-fenilfenato di sodio, l’o-fenilfenato di potassio e l’o-fenilfenato di MEA non sono più consentiti come conservanti.
denominazione Chimica/ INN/ XAN | Bifenil-2-olo |
denominazione Comune nel Glossario degli Ingredienti | o-Fenilfenolo |
numero di CAS | 90-43-7 |
Numero CE | 201-993-5 |
concentrazione Massima nella preparazione pronta per l’uso | (a) allo 0,2% (come fenolo) sciacquare (b) 0.15% (come fenolo) a lasciare i prodotti |
testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze | Evitare il contatto con gli occhi |
Timeline per la conformità:
- Dal 17 giugno 2019, i prodotti cosmetici contenenti Bifenil-2-olo e non conformi a tali condizioni non devono essere immessi sul mercato dell’Unione
- Dal 17 settembre, 2019, prodotti cosmetici contenenti Bifenil-2-olo e non conformi a tali condizioni non devono essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione
Fonte di Riferimento:
-
Regolamento (UE) 2018/1847 del 26 novembre 2018, che modifica l’Allegato V del Regolamento (CE) N. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
L’industria è consigliato di verificare e confermare se esistente lasciare sui prodotti cosmetici che sono già sul mercato contengono più dello 0,15% (come fenolo) nella loro formulazione. Per i prodotti cosmetici contenenti o-fenilfenolo, MEA o-fenilfenato, o-fenilfenato di potassio e o-fenilfenato di sodio devono essere eliminati gradualmente nel periodo summenzionato o sostituiti da altri ingredienti che svolgono una funzione analoga.
SGS si impegna a fornire informazioni sullo sviluppo delle normative per i prodotti di consumo come servizi gratuiti. Attraverso una rete globale di laboratori, SGS fornisce una vasta gamma di servizi, tra cui test fisici/meccanici, test analitici e consulenza per parametri tecnici e non tecnici applicabili a una gamma completa di prodotti di consumo. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.
Per informazioni, contattare:
Denny Li
Supporto tecnico
t: +86 020 2909 3881
Rimani aggiornato sulle modifiche normative all’interno del tuo settore: iscriviti alle salvaguardie!
Leggi altri articoli per il settore dei beni di consumo e della vendita al dettaglio
© SGS Group Management SA – 2019 – Tutti i diritti riservati – SGS è un marchio registrato di SGS Group Management SA. Questa è una pubblicazione di SGS, fatta eccezione per i contenuti di terze parti inviati o concessi in licenza per l’uso da SGS. SGS non approva né disapprova i contenuti delle parti 3rd. La presente pubblicazione ha lo scopo di fornire informazioni tecniche e non è considerata un trattamento esaustivo di qualsiasi argomento trattato. È strettamente educativo e non sostituisce alcun requisito legale o regolamento applicabile. Non è inteso a costituire consulenza o consulenza professionale. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite “così come sono” e SGS non garantisce che saranno prive di errori o soddisferanno particolari criteri di prestazioni o qualità. Non citare o fare riferimento ad alcuna informazione senza il previo consenso scritto di SGS.